Art. 23.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri

 

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competenti, emana, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.